Art. 1.
(Commissione parlamentare per l'anziano).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per l'anziano, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e alla tutela dei soggetti in età avanzata.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei soggetti in età avanzata.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite.
      6. È istituita la «Giornata italiana per i diritti dell'anziano» da celebrare il 27 ottobre di ogni anno. Il Governo, di intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della Giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

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